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TAXI VS NCC! CHI HA RAGIONE?

TAXI CONTRO NOLEGGIATORI CON CONDUCENTE.

(Protesta dei tassisti a Parigi contro Uber)

CHI HA VERAMENTE RAGIONE?

Il discorso è molto lungo, quindi, se hai un pò di tempo e di voglia, provo a spiegartelo nel modo più semplice che conosco.

Diciamo che la legge che tutela le due categorie è davvero vecchiotta, è del 1992.

Il lavoro era praticamente un altro, ora è più evoluto e con l’arrivo delle App siamo in un altra era.

Come Funziona UBER?

Uber permette di “chiamare”, diciamo “ricevere” il servizio NCC come se fosse un taxi.

  1. apro app
  2. cerco
  3. trovo
  4. arriva NCC e mi faccio portare dove voglio, pagando comodamente con la carta di credito che ho anticipatamente inserito come metodo di pagamento. Pago con un click.

Quanto costa uber?

L’uscita del veicolo, mi costa 12 euro, 9 euro in più di un Taxi. poi la tariffa chilometrica è la stessa, circa 1 euro.

Come servizio non si discute, macchina bella e autista addestrato come Fido a comportarsi bene, seguendo le direttive dell’azienda.

La domanda era un altra, CHI HA RAGIONE?

Aspetta, volevo spiegarti che cos’è Uber. Ci sto arrivando.

Il regolamento dice che ogni NCC deve iniziare ogni servizio dalla propria rimessa/garage.

Quindi se io avessi la licenza NCC di Varese dovrei avere la sede a Varese.

Se facessi servizio UBER a Milano, potrei farlo iniziando la corsa da Varese, cosa impossibile visto che Uber cerca e trova sempre l’auto più vicina al cliente.

Quindi, senza andare oltre e senza stare qui a discutere sul fatto che la legge è sbagliata che la legge è vecchia ecc ecc, ti posso assicurare che sti poveri tassisti non hanno tutti i torti.

Però c’è un però… 

Se è vero che la gente utilizza UBER un motivo ci sarà.

I tassisti dicono di avere il RADIO TAXI, un servizio che esiste da sempre, che raggruppa i singoli tassisti e dona un servizio al paese.

L’auto ti arriva in pochi minuti e vai dove vuoi, costa anche meno dell’ncc.

IL SERVIZIO QUINDI ESISTEVA GIÀ! Perchè ne hanno inventato un altro????

qui i tassisti si INCAZZERANNO DI BRUTTO  ( non generalizzo ma è così)

  1. IL TASSISTA A MOMENTI NEANCHE SALUTA
  2. IL TASSISTA NON APRE LA PORTIERA
  3. IL TASSISTA NON TIENE L’AUTO PULITA
  4. IL TASSISTA NON FA LA STRADA PIÚ BREVE
  5. IL TASSISTA NON PARLA INGLESE
  6. IL TASSISTA È SEMPRE VESTITO IN MODO SPORTIVO
  7. IL TASSISTA NON MI FA FARE BELLA FIGURA
  8. IL TASSISTA NON MI FA SENTIRE FIGO
  9. IL TASSISTA USA LA TOYOTA PRIUS INVECE DELLA MERCEDES
  10. VORREI PAGARE CON CARTA DI CREDITO MA NON TUTTI L’ACCETTANO

Sicuramente se sei un Tassista e hai letto quello che ho scritto, starai cercando il mio nome per trovarmi e uccidermi, ma questa è la realtà, è quello che pensa la gente.

Poi, c’è da dire che conosco personalmente dei Tassisti che hanno delle auto che sembrano uscite dal concessionario, pulite, in ordine e splendenti, ma ciò che ormai pensa la gente è diventato un pensiero comune.

NCC dà l’idea di essere pulito, preciso e tutto, ma poi trovi lo zozzone anche lì, ne ho visto molti, macchina vecchia, 400mila km, gomme a zero e via dicendo. Grazie al cazzo, viaggiano a prezzi scannati e ci rimettono sulla manutenzione.

 Sai, la differenza sostanziale dei due Servizi è questa:

1 Tassista non gliene fotte di rivedere il cliente

2 Ncc deve trattarlo nel miglior modo possibile se vuole lavorare

Conclusioni

Sul discorso Uber, hanno ragione i tassisti, senza nessun dubbio e credo che ammazzerei (a parole) tutti quelli che fanno Uber ma dall’altra parte sono stati i tassisti a permettere a questa società milionaria di invadere il mercato.

 


Mi odii a morte, vuoi ammazzarmi?

Fallo con le parole, scrivi qui sotto nei commenti

 

 

 

 

NCC non sono mica quelli in giacca e cravatta con il macchinone?

Gli NCC non sono mica quelli in giacca e cravatta con il macchinone?

Ecco, la mia domanda sembra essere intelligente.

Partiamo da quello che sai e che sò per certo.

Gli Ncc sono i noleggiatori con conducente, lo spiego meglio, gli NCC sono quei PROFESSIONISTI che svolgono un servizio simile a quello del Taxi bianco ma con auto di rappresentanza (nera), solitamente Mercedes.

Alcuni punti fondamentali da conoscere sulla Categoria NCC:

  • Non hanno il tassametro ma la tariffa è fissa (concordabile telefonicamente o via e-mail).
  • Come i taxi bianchi possono utilizzare tutte le corsie preferenziali e accedere al centro città
  • Possono essere pagati con Carta di Credito, Fatturazione Mensile o Contante
  • Se arrivi in aeroporto li riconosci subito perchè sono quelli con il foglio o Ipad in mano con su scritto il nome di un’azienda o di una persona (nel gergo si dice CARTELLO)
  • Durante il periodo della moda vedi praticamente solo Mercedes Classe E nere in giro per Milano (sembra si duplichino)
  • Possono lasciare biglietti da visita ( I TASSISTI NON POSSO FARLO)
  • Hanno un sito internet, tutti con le parole chiave SERVIZIO PROFESSIONALE, AUTO DI RAPPRESENTANZA, AUTO DI LUSSO, SHOPPING MILANO, SERVIZIO ESCLUSIVO E TAXI (non posso spacciarsi per tassisti)
  • Sembra che costino di più rispetto ad un Taxi ma hanno dei prezzi così scannati che davvero alcuni ci rimettono secondo me. Infatti la tariffa corretta del servizio, effettuato con MERCEDES CLASSE E è 1 euro al km e 30 euro l’ora di attesa, praticamente pochissimo in più in confronto ad un Taxi che è 0,95 cent al km e 28€ circa per un ora di attesa
  • Nei piccoli comuni che non sono serviti da Taxi, l’Ncc può sostituirlo facendo anche servizio di piazza.
  • Hanno un autorizzazione/licenza comunale che costa intorno ai 30 mila euro oppure si può vincere durante un apposito bando di concorso
  • DEVONO INIZIARE OGNI SERVIZIO PARTENDO DALLA PROPRIA RIMESSA (ogni volta che devono prendere un nuovo cliente devono assolutamente partire dalla loro sede legale)

Li posso riconoscere da 2 particolari:

1 Dietro al veicolo, posto alla destra della targa c è uno stemmino obbligatorio  (che si chiama SCUDETTO) con il nome del comune nel quale risiede la rimessa o garage (SEDE LEGALE SOLITAMENTE) di quel professionista.

2 Si vestono come assicuratori alle prime armi, non tutti ovviamente, ma la maggior parte.

ncc chi sono

alla sinistra il classico NCC, grasso, senza gusto nell’abbigliamento e ovviamente portamento da muratore

alla destra lo stereotipo di NCC, quello che viene rappresentato in tutti i siti possibili. UOMO ELEGANTE, MODERNO, dall’aria intelligente e sguardo profondo.

Chi sono davvero i Noleggiatori con Conducente?

Una categoria davvero di basso livello secondo il mio punto di vista.

La colpa non è certamente di quei poveri “muratori” che dopo aver perso il lavoro si sono improvvisati autisti, la colpa è di chi li assume, di chi li fa lavorare e di chi pensa che tutti gli NCC siano la stessa roba.

Lo vuoi un consiglio? Lo utilizzerai vero?

Quando utilizzi un NCC (poco elegante, maleducato e che non conosce le strade) chiedi se è lui il titolare o meno.

poi…

  1. Se è il titolare scappa e non ti voltare
  2. Se è un dipendente, scrivi un bella e-mail di lamentela, è un tuo diritto.

Dopo aver letto quello che ho scritto penserai che io sia un tassista, ne sono certo, ma forse non hai ancora letto l’articolo I TASSISTI IN ESTATE

 

Hai delle domande? Lascia un commento qui sotto

 

Taxi a linate? Code interminabili!

Ncc a Linate

CLASSE S TAXI SOS
Taxi Sos Mercedes V Nero ncc
Mercedes classe S taxi sos

Ncc a Linate

Stai Cercando il servizio Noleggio Con Conducente a Milano?  Cerchi Ncc a Linate?

Sei a Milano Stazione o stai per arrivare a Milano Stazione Centrale e devi recarti a  Linate ?

 Sei a Milano e devi andare a Linate, stai cercando NCC a Linate? 

Stai per arrivare a Milano Malpensa Aeroporto o a Milano Linate Aeroporto e devi andare a Milano city?

Vorresti Conoscere la migliore quotazione sul mercato?

Taxi Sos, invierà la tua richiesta a tutte le aziende iscritte nel portale e selezionerà per te la migliore offerta.

Non ti preoccupare, la tua email non sarà visibile a nessuno. Solo Taxi Sos potrà rispondere alla tua domanda: Qual è il Costo per il tragitto da A a B con Ncc a Linate?

Conoscere in anticipo il costo di un tragitto è un tuo diritto!

Taxi Sos il network per Taxi e Ncc di tutta Italia ti concede la possibilità di trovare la miglior tariffa per i tuoi spostamenti.


Veicoli di Rappresentanza

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Minivan 7 posti a sedere, Auto di Lusso Bmw Serie 7, Mercedes Classe S o Classe E?

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I Servizi Aziendali

  • Tour Lago Di Como
  • Tour Città Italiane
  • Servizio Shopping a Disposizione
  • Servizi di Rappresentanza
  • Servizi Meeting Aziendali
  • Trasferimenti Aeroportuali
  • Trasferimenti Italia e estero
  • Trasferimenti da e per Località Estive
  • Trasferimenti da e per Località Invernali
  • Concierge Service
  • Servizi a disposizione per Moda 
  • Servizi a disposizione per Salone del Mobile
  • Servizi a disposizione per Fiere
  • Servizi a disposizione per Discoteca
  • Servizi di addio al nubilato/celibato anche con Limousine Hummer o Lincoln
  • Servizio di Noleggio Con Conducente Ncc 24 ore e 7 su 7

Come si Calcola il Costo per Ncc a Linate

  • Il calcolo viene effettuato su una base multipla, quindi Tempo/km!

In base all orario, notturno (dalle 21.00 alle 5.59) o diurno (dalle 6.00 alle 20.59) la tariffa potrebbe avere delle maggiorazioni, ma non preoccuparti, ti verrà comunicato subito.

Il costo può cambiare in base al veicolo di cui necessiti, esempio Auto Berlina 4 posti, Minivan 7 posti, Minibus 12/16 posti e così via.

Quando Richiedi la Quotazione del servizio, assicurati di comunicarci quante persone viaggeranno e quante valigie avrà ognuno.

Delle volte, può capitare, che 4 persone viaggino con 2 valigie a testa, in auto le persone stanno comode, ma manca lo spazio per i bagagli.

Nessuna Maggiorazione

Con Taxi Sos il Costo di un Ncc a Linate lo conosci in anticipo, senza sorprese e senza nessuna maggiorazione assurda e ingiustificata.

Il Servizio Taxi o Ncc, sono servizi pubblici non di linea, così vengono definiti. A differenza del Bus effettuano delle tratte sempre differenti.

Con il Bus paghi il biglietto e sai fino a dove puoi andare, con il Taxi è sempre un incognita.

Quindi, con TAXI SOS, ti basta Inviare la tua richiesta, ti rispondiamo immediatamente e se il prezzo sarà di tuo gradimento, non ci saranno cambiamenti!

Il nostro scopo è quello di permetterti di valutare con tutta calma se la spesa che andrai ad affrontare sarà quella che pensavi.

Conoscendo in anticipo la tariffa potrai Valutare, Risparmiare e Viaggiare Sereno.

Modalità di Pagamento

Quante volte ti sei chiesto oppure hai chiesto al Sig. Tassista se accettasse la Carta di Credito?

Sentirsi dire SI sarebbe stato un salvagente in mare aperto, giusto?

Con Taxi SOS puoi effettuare il pagamento del servizio con Bancomat, Carta di Credito (American Expresso, MasterCard, Visa) o Contanti.

Preferisci pagare la Ncc a Linate anticipatamente con PayPal?  Nessun problema, durante la tua prenotazione o richiesta, scrivilo al nostro operatore.

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Ncc a Linate

Taxi Sos, il Primo sito che ti permette di sapere in Anticipo il Costo di un Ncc a Linate

Il servizio è disponibile anche nei seguenti comuni

Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo. Calvignasco, Cambiago,Canegrate, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro,Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate.

E ANCHE NEI COMUNI DI

Legnano, Liscate, Locate di Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, MILANO, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Rosate, Rozzano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese. San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, San Vittore Olona, San Zenone al Lambro, Santo Stefano Ticino. Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio. Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghello, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vermezzo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

Vorrei Lavorare come Tassista o Ncc a Milano

Come diventare tassisti o noleggiatori con conducente a Milano

taxi sos

Quali requisiti e quali titoli occorrono:

  • L’accesso alla professione di conducente taxi è disciplinato da specifiche norme che definiscono quali requisiti soggettivi occorre possedere e quali abilitazioni o certificazioni di carattere tecnico/professionale si debbano conseguire a tale scopo.

Requisiti soggettivi:

  • avere 21 anni;
  • avere la cittadinanza italiana ovvero di altro Stato dell’Unione Europea;
  • non avere riportato una o più condanne definitive a pene detentive complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
  • aver assolto l’obbligo scolastico;
  • non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione amministrativa e, comunque, non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività.
  • legge n. 21/1992 (legge quadro per i servizi pubblici non di linea), con particolare riferimento all’articolo 6;
  • legge regionale n. 20/1995 (attuativa della legge quadro nazionale), con particolare riferimento agli articoli 9 e 10;
  • Regolamento comunale, articoli 9 e 15.

Requisiti tecnico/professionali:

  • essere titolare di patente di guida di categoria B o superiore;
  • essere titolare di certificato di abilitazione professionale di tipo corrispondente alla patente posseduta  conseguibile presso gli Uffici della Motorizzazione civile;
  • conseguire l’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, conseguibile presso la Provincia di Milano;
  • acquisizione della titolarità di licenza taxi ed espletamento dell’attività.

La legge n. 21/1992 (articoli 8 e 9) ed il Regolamento comunale, oltre a stabilire l’impossibilità di cumulo di più licenze in capo ad un medesimo soggetto, disciplina le modalità per avere la licenza taxi che si ottiene mediante concorso pubblico o trasferimento da altro soggetto intenzionato a cessare l’attività.

Il titolare di licenza può essere solo una persona fisica.

Il servizio deve essere svolto esclusivamente dal titolare della licenza. Esistono tuttavia forme di attività tramite conducenti diversi dal titolare, quali i collaboratori familiari o il sostituto alla guida.

La recente legge n. 248/2006 (legge Bersani), art. 6, ha introdotto ulteriori innovazioni sul servizio taxi, permettendo la possibilità di affiancare al titolare della licenza un secondo conducente (in possesso di tutti i requisiti abilitanti alla professione) che svolga il servizio con un turno aggiuntivo.

Per ulteriori informazioni: Servizio Autopubbliche – Via Messina 53 – 20154 Milano
tel 02884.65290 – 65292 – 65294 – fax 02884.65293

Tariffe Taxi

Il sistema Taxi Lombardo è costituito delle tre province (Milano, Varese e Bergamo) appunto dove ricadono i tre aeroporti di Linate, Malpensa ed Orio al Serio.

Il servizio taxi di 44 comuni si caratterizza per l’uniformità delle regole e del sistema tariffario in uso.

Il costo del servizio taxi è determinato esclusivamente dal tassametro o con l’applicazione di tariffe fisse per percorsi prestabiliti.

In allegato ti rimando al sito del comune dove puoi vedere le tariffe che dovrebbero, anzi sono esposte proprio nel taxi.

Avvertenze

Ogni utente paga esclusivamente l’importo indicato dal tassametro, esclusi i pedaggi autostradali.
Il trasporto dei cani guida per i non vedenti è obbligatorio.
Durante la corsa è facoltà del passeggero chiedere eventuale sosta di attesa sino al massimo di 1 ora. In questo caso, oltre all’eventuale importo segnato a tassametro, l’utente deve anticipare € 28,32 a titolo di deposito come somma corrispondente alla tariffa stabilita per 1 ora di fermata.

In caso di contestazione, il passeggero deve farsi rilasciare dal tassista una ricevuta di pagamento con le seguenti indicazioni:

  • numero del taxi;
  • data ed orario della corsa;
  • percorso effettuato;
  • somma pagata.

Il passeggero deve poi rivolgersi al Servizio Autopubbliche del Comune di Milano – via Messina, 53 – telefono 02-884.65290 –884.65294 – fax 02-884.65293

Tariffa uso convenzionale

Il costo iniziale del servizio si differenzia tra:

  • diurno feriale di € 3,30;
  • diurno festivo di € 5,40;
  • notturno di € 6,50;
  • per i taxi che partono dagli aeroporti di Malpensa, Linate ed Orio al Serio è prevista una tariffa minima di € 13,10.

I parametri base della tariffa sono di € 1,09 al km e di € 28,32 all’ora. Questi valori possono variare con l’avanzamento della corsa, secondo un sistema di progressioni che entra in funzione automaticamente durante lo svolgimento del servizio (per i dettagli sul funzionamento delle progressioni consultare il Tariffario taxi).

Tariffa uso collettivo

I tassametri sono anche programmati per l’uso collettivo del servizio; la tariffa si attiva su richiesta dell’utente all’inizio della corsa, per un minimo di tre persone accomunate da un identico punto di partenza e di arrivo sulla medesima direttrice.
Ogni utente paga esclusivamente l’importo indicato dal tassametro, esclusi i pedaggi autostradali.
Il costo iniziale del servizio si differenzia tra:

  • diurno feriale di € 1,32;
  • diurno festivo di € 2,16;
  • notturno di € 2,60;
  • per i taxi che partono dagli aeroporti di Malpensa, Linate ed Orio al Serio è prevista una tariffa minima di € 5,24.

I parametri base della tariffa sono di € 0,44 per km e di € 11,33 all’ora.

Tariffa fissa

DA MALPENSA A MILANO O  VICEVERSA 95€

DA MALPENSA A FIERA O VICEVERSA 65€

DA MALPENSA A LINATE O VICEVERSA 105€

DA LINATE A FIERA O VICEVERSA 55€

DA MALPENSA A VARESE O VICEVERSA 65€

I taxi autorizzati ad operare sugli aeroporti lombardi, su determinati percorsi prestabiliti – a prescindere dall’importo che può indicare il tassametro – devono applicare tariffe predeterminate, comprensive di tutti i costi (equivalente economico del tempo di presa in carico, pedaggio autostradale, supplemento notturno o festivo). L’applicazione della tariffa fissa prevede che il tassista scelga il percorso idoneo per raggiungere la destinazione. L’eventuale richiesta di soste o fermate intermedie o la richiesta di variazione di percorso fanno venir meno l’applicazione della tariffa fissa.

La Legge dei Taxi e NCC, tutti i segreti della categoria!

LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 – Trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. (GU n.18 del 23-1-1992 )

LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Vigente al: 25-12-2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.  Autoservizi pubblici non di linea

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Art. 2. Servizio di taxi

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale.
2. All’interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma
1 la prestazione del servizio e’ obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l’inosservanza di tale obbligo.
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale e’ assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell’autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
((3-bis. E’ consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio)).

Art. 3  (Servizio di noleggio con conducente)

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
(2) (3) ((4))

————-
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 30 giugno 2009”.
————-
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 23, comma 2 del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 dicembre 2009”.
————-
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 5, comma 3 del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 marzo 2010”.

Art. 4. Competenze regionali

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.
2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l’esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione
economica e territoriale.
3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.
4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all’esercizio del servizio e all’applicazione dei regolamenti. In dette commissioni e’ riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.
5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5. Competenze comunali
1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni)

1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarita’ dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.
((1-bis. Per il servizio di taxi e’ consentito l’esercizio dell’attivita’ anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati)).
(2) (3) (4)

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 30 giugno 2009”.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 23, comma 2 del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 dicembre 2009”.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 5, comma 3 del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 marzo 2010”.

Art. 6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e’ istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. E’ requisito indispensabile per l’iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall’ottavo e dal nono comma dell’articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall’articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e
successivamente modificato dall’articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall’articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.
3. L’iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all’esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
4. Il ruolo e’ istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l’ammissione nel ruolo.
5. L’iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. L’iscrizione nel ruolo e’ altresi’ necessaria per prestare attivita’ di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualita’ di sostituto del titolare della licenza o dell’autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualita’ di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo
determinato del dipendente medesimo.
7. I soggetti che, al momento dell’istituzione del ruolo, risultino gia’ titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

Art. 7. Figure giuridiche

1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attivita’, possono:
a) essere iscritti, nella qualita’ di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprieta’ collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformita’ alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attivita’ di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1.
2. Nei casi di cui al comma 1 e’ consentito conferire la licenza o l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso
della licenza o dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l’autorizzazione non potra’ essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 8 Modalita’ per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta’ o la disponibilita’ in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
2. La licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non e’ ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu’ licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. E’ invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo
soggetto, di piu’ autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. E’ inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e’ obbligatoria la disponibilita’, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. (2) (3) ((4))
4. L’avere esercito servizio di taxi in qualita’ di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 30 giugno 2009”.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 23, comma 2 del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 dicembre 2009”.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 5, comma 3 del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 marzo 2010”.

Art. 9. Trasferibilita’ delle licenze

1. La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purche’ iscritta nel ruolo di cui
all’articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta’;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l’autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purche’ iscritti nel ruolo di cui all’articolo 6 ed in possesso dei requisiti
prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non puo’ esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 10. Sostituzione alla guida

((1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell’ambito orario del turno integrativo o nell’orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalita’ e moralita’ richiesti dalla normativa vigente)).
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore eta’.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida e’ regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l’assunzione del sostituto alla guida e’ equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell’articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori
dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida puo’ essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreche’ iscritti nel ruolo di cui all’articolo 6, conformemente a quanto previsto dall’articolo 230-bis del codice civile.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

Art. 11 Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi
e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
2. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e’ vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. I comuni in cui non e’ esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e’ consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici. (2) (3) ((4))
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di
altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e’ previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio” completo dei seguenti dati:
a) fogli vidimati e con progressione numerica;
b) timbro dell’azienda e/o societa’ titolare della licenza. La compilazione dovra’ essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di:
1) targa veicolo;
2) nome del conducente;
3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
5) dati del committente. Tale documentazione dovra’ essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane. (2) (3) ((4))
5. I comuni in cui non e’ esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorita’ competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3,
purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 30 giugno 2009”.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 23, comma 2 del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 dicembre 2009”.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 5, comma 3 del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 marzo 2010”.

Art. 11-bis (Sanzioni).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l’inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e’ punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla quarta inosservanza.
(2) (3) ((4))

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 30 giugno 2009”.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 23, comma 2 del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 dicembre 2009”.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 5, comma 3 del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 marzo 2010”.

Art. 12.  Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale e’ deducibile il corrispettivo da pagare.
2. L’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario e’ portata a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell’autovettura.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta “taxi”.
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d’ordine ed una targa con la scritta in nero “servizio pubblico” del tipo stabilito dall’ufficio comunale competente.
5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura “NCC” inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l’autorizzazione e di un numero progressivo.
6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l’obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1 gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
7. A partire dal 1 gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi
inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13. T a r i f f e

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorita’ amministrative.
2. La tariffa e’ a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e’ direttamente concordato tra l’utenza ed il vettore; il trasporto puo’ essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non e’ obbligatoria.
4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 14. Disposizioni particolari

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. I comuni, nell’ambito dei regolamenti di cui all’articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli gia’ esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravita’, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell’intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall’obbligo
del tassametro. E’ inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l’esercizio del servizio di taxi.
4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

Art. 15. Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 15 gennaio 1992

COSSIGA, Presidente della Repubblica

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio  dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

IL TASSISTA NON HA VOLUTO PORTARMI DA UN PUNTO A AD UN PUNTO B (CORSA TROPPO BREVE)

IL TASSISTA NON HA VOLUTO PORTARMI DA UN PUNTO A AD UN PUNTO B (CORSA TROPPO BREVE)

Può capitare anche questo a Milano.

Eri in una delle tante piazzole Taxi di Milano e il tassista non ha voluto portarti da Piazza Caneva a Piazza 6 Febbraio.

Non si fà, non è giusto, lo sò, hai ragione! sono dalla tua parte pure  io.

Sei un servizio pubblico e mi porti dove voglio.

Allora, per legge (legge quadro 21/92) il tassista non può rifiutarsi di effettuare una corsa a meno che:

  • in voi veda un pericolo per la sua incolumità.

Significa quindi che se siete bevuti o sotto effetto di stupefacenti ( in modo visibile) vi può lasciare dove siete.

Se avete degli oggetti pericolosi, infiammabili o appuntiti può lasciarvi dove siete

  • Il numero di persone da trasportare non sia superiore al massimo indicato sulla carta di circolazione del veicolo
  • I tuoi bagagli non ci stanno nel vano porta bagagli. Quindi se ne volevi mettere qualcuno sul sedile, è a discrezione del tassista accettare o meno.
  • non sia un bambino non accompagnato a richiedere il servizio
  • abbiate degli animali, se hai un cane anche con il trasportino, il tassista si può rifiutare
  • infine, quando sussistano giustificati motivi di sicurezza

IL TRASPORTO É OBBLIGATORIO per il trasporto dei cani per non vedenti.

Se invece il tuo caso non sia in nessuno di questi c è un problema.

Evidentemente volevi andare in un posto così vicino che a lui non conveniva.

Per farti un esempio,

Sei in aeroporto a Linate, prendi il primo taxi che è in fila e gli dici, andiamo al parcheggio a 500mt, LUI DEVE ACCETTARE!

Non lo farà mai e lo sappiamo tutti il perchè.

Ha atteso magari 1 ora prima di arrivare ad essere il primo e tu gli proponi una corsa misera? non ci guadagna.

In ogni caso è un tuo diritto. 

Ora che lo sai fatti valere, però ricorda che sta lavorando anche lui!

HO PAGATO TROPPO

Ciao,

se sei entrato in questo articolo vuol dire che pensi di aver appena pagato una cifra che solitamente non paghi oppure una cifra che ritieni non adeguata.

innanzi tutto, spero che tu abbia preso i dati del professionista che ti ha accompagnato.

Quali dati?

Veicolo, Numero Licenza (esposta sia dietro che all’interno del veicolo), ricevuta di pagamento.

Se hai questi dati vorrei che cercassi di essere obiettivo.

É realmente un prezzo esagerato?

ti faccio un esempio.

Da Linate a Stazione Centrale ad un orario normale (poco traffico) spenderai tra i 13 e i 20 euro al massimo, se ne hai appena pagati 40, c è sicuramente qualcosa che non và.

Ti consiglio di contattare

Servizio Autopubbliche – Via Messina 53 – 20154 Milano

Se hai bisogno di altre informazioni più dettagliate scrivimi pure a info@taxi-sos.it

Area 10 minuti malpensa

area 10 minuti

Hai preso la multa nell’area 10 minuti di malpensa?

Tranquillo, non sei mica l’unico!

Ti dó un paio di numeri così non ti senti un escluso

I verbali si aggirano tra i 30 e 40 l’ora a secondo dell’orario.

Ovviamente negli orari più caldi 8.00 am e 8 pm si arriva anche al doppio.

Risolto così il problema dei parcheggi colmi e stracolmi.

Ora la domanda è lecita. Posso contestare la multa area 10 minuti di Malpensa?

No! O meglio puoi ma devi inviare la documentazione (nel ricorso al prefetto che consiglio sempre) allegando delle prove concrete che facciano capire i motivi per il quale sei stato lì per più di 10 minuti.

Area 10 Minuti Malpensa – puoi accedere senza multa con le motivazioni:

Per infarto. Ho soccorso una persona. La macchina non partiva più. Stavo accompagnando un disabile  (solo per area partenze)!


Insomma se hai una buona scusa e sai anche come provarla, il tuo ricorso sarà accolto.

Ritengo assurdo questo divieto da parte di “Sea aeroporti”.

Fino a due anni fa mandava vigili e ausiliari a far multe a raffica, ma evidentemente erano troppo buoni e non attaccavano tante multe.

lo stesso vale anche per l’area partenze che per l’area arrivi, e vale sia per i privati cittadini, taxi e noleggiotori con conducente!

Puoi passare ma entro dieci minuti devi essere fuori dall area.

Regolamento Area 10 Minuti Malpensa

Nel prossimo articolo vi racconto che cosa hanno combinato a Linate